


Anche solo tre giorni di lontananza dal posto di lavoro, senza averne dato comunicazione preventiva all’azienda, può determinare l’interruzione di quel necessario rapporto fiduciario che deve legare il datore al dipendente e far scattare, a carico di quest’ultimo, il licenziamento immediato. A dirlo è la Cassazione con una sentenza n. 21158/2014. Fatale la prolungata assenza dell’impiegato, che non ha avvisato il proprio datore. Si tratta, secondo i giudici, di una condotta grave che giustifica l’espulsione in tronco, senza bisogno di preavviso.
Provvedimento eccessivo, quello del datore di lavoro?
Assolutamente no, chiariscono i giudici della Suprema Corte che, in questi casi, ritengono corretta la scelta compiuta dall’azienda. Anche se i contratti collettivi dispongono diversamente, prevale la legge e il giudice, in questi casi, deve applicare innanzitutto quest’ultima. Insomma, poiché la giusta causa di licenziamento è una nozione legale, il giudice non è vincolato dalle diverse previsioni del contratto collettivo. Risultato: il tribunale può ritenere sussistente la giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile quando tale inadempimento o tale comportamento abbia fatto venir meno il rapporto fiduciario» rispetto all’azienda. Tale certamente è il caso del lavoratore che, in violazione dei suoi obblighi di diligenza, non solo rimane assente per tre giorni, senza avvertire l’azienda, ma protrae tale assenza ulteriormente, senza fornire alcuna giustificazione.
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