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Espulsione straniero

Espulsione amministrativa: la relativa disciplina, dettata dall’art. 13 del D. Lgs. n. 286/1998, è applicabile soltanto “ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea” e agli “apolidi”. L’allontanamento dei cittadini comunitari e dei loro familiari, infatti, è soggetto alla distinta regolamentazione di cui al D. Lgs. n. 30/2007. L’espulsione amministrativa a sua volta si distingue in ministeriale e prefettizia.

L’espulsione ministeriale è di competenza del Ministero dell’Interno e può avvenire per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo. Avverso tali provvedimenti è ammessa impugnazione, nel termine di sessanta giorni, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

L’espulsione prefettizia, invece, viene disposta dal Prefetto territorialmente competente, con decreto motivato quando lo straniero si trovi nelle situazioni personali e di fatto previste al sopra citato articolo 13. Le ipotesi di espulsione prefettizia sono:

  • quella del c.d. ingresso clandestino, che ricorre allorché lo straniero sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato respinto ai sensi dell’art. 10 del medesimo D. Lgs. n. 286/1998;
  • quella del c.d. soggiorno irregolare, che si verifica laddove lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, ovvero non abbia richiesto il permesso di soggiorno nel termine di legge (otto giorni dall’ingresso in Italia). La giurisprudenza riconosce che la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, se presentata nei termini, osta in ogni caso all’espulsione fino alla conclusione del relativo procedimento, e che se anche la domanda sia stata presentata fuori il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, tale inadempienza non può costituire motivo di espulsione automatica dello straniero. Essa, infatti, può essere disposta solo se la domanda stessa sia stata respinta per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, mentre il ritardo può costituire solo indice rilevante per la valutazione della situazione globale in cui versa l’interessato (così ad es. Cass. 4 luglio 2008 n. 18518).
  • la terza ipotesi è quella in cui lo stesso legislatore inferisce la c.d. pericolosità sociale dello straniero dalla sua appartenenza a taluna delle categorie indicate all’articolo 1 della Legge 27/12/1956 n. 1423 (come sostituito dall’art. 2 della Legge 3 agosto 1998 n. 327) o all’articolo 1 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (come sostituito dall’art. 13 della Legge 13/09/1982 n. 646).

Contro il decreto prefettizio lo straniero può proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l’Autorità che ha disposto l’espulsione entro trenta giorni dalla sua emanazione, ovvero sessanta nel caso che lo straniero risieda all’estero.

L’attività dell’amministrazione volta all’accertamento dei requisiti dell’espulsione non ha natura discrezionale, ma vincolata, salvo nel caso dell’accertamento della pericolosità sociale dello straniero. In tali casi la valutazione dei presupposti (appartenenza a categorie di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità ovvero indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso o camorristico) è connotata dall’utilizzo di particolare cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca e pertanto può definirsi tipico esercizio di discrezionalità tecnica che esclude la possibilità per il giudica adito di svolgere un sindacato pieno ed assoluto.

Ai fini dell’accertamento della pericolosità dello straniero deve condursi un riscontro sulla base degli stessi elementi valutati in sede di emanazione di una misura di prevenzione.  In particolare si devono valutare:

  • gli elementi oggettivi che giustificano sospetti e presunzioni;
  • l’attualità della pericolosità;
  • la necessità di un esame globale della personalità del soggetto.

Per quanto riguarda la motivazione del decreto prefettizio di espulsione, la giurisprudenza ha sottolineato che “in presenza di un potere di natura vincolata, l’obbligo di motivazione si restringe all’indicazione della sussistenza dei necessari presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, senza che occorrano ulteriori giustificazioni a sostegno” (Tar Piemonte Torino, 14/02/2004 n. 238).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, il decreto prefettizio di espulsione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990, avendo tale decreto natura di atto ad emanazione vincolata e non discrezionalità ed essendo comunque garantito il contraddittorio, seppure differito, in via giurisdizionale (Cass. 22/08/2006 n. 18226; conforme: Cass. 9/04/2002 n. 5050).

Il decreto di espulsione (come tutti gli atti destinati allo straniero emanate dalle autorità amministrative competenti) deve essere comunicato allo straniero interessato, con l’indicazione delle modalità di impugnazione, a mezzo di ufficiale giudiziario o agente di pubblica sicurezza. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, alla suddetta comunicazione deve altresì essere unita una traduzione, non dell’intero provvedimento ma di una sintesi del suo contenuto, anche mediante dettagliati formulari, in una lingua conosciuta e comprensibile dallo straniero, ovvero, ove ciò non sia possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, a seconda della preferenza dello straniero stesso.

Il decreto di espulsione, in quanto provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, è revocabile. Esso determina l’allontanamento dal territorio nazionale dello straniero, che verrà rinviato allo Stato di appartenenza, o se impossibile, allo Stato di provenienza. Lo straniero espulso non può rientrare in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno. Il divieto di reingresso in Italia opera per un periodo di dieci anni.

Modalità di esecuzione: fino a poco tempo fa, la regola generale era quella dell’accompagnamento immediato e coattivo alla frontiera. Il decreto di espulsione, infatti, veniva sempre eseguito dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e tale accompagnamento coattivo doveva avvenire con immediatezza: ciò salvo alcuni casi in cui era prevista l’espulsione mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. Il decreto di espulsione diventava esecutivo solo laddove fosse spirato detto termine senza che lo lo straniero avesse ottemperato. Il Decreto Legislativo n. 89 del 2011 ha ribaltato l’impostazione appena esposta, trasformando l’immediata esecutività dell’espulsione in un’eccezione verificabile solo in determinate circostanze elencate dalla stessa normativa. Ora, quindi, la partenza volontaria è la modalità ordinaria di rimpatrio. Infatti, nei casi in cui non viene disposto l’accompagnamento coatto alla frontiera, lo straniero può richiedere al Prefetto un termine tra i sette e i trenta giorni per lasciare volontariamente il territorio dello Stato. Il Prefetto può aderire alla richiesta anche subordinandola all’attuazione di una serie di misure e dopo aver verificato che lo straniero sia in possesso di risorse idonee a consentirgli l’allontanamento volontario dal territorio nazionale. Al contrario, l’accompagnamento coatto alla frontiera può essere disposto esclusivamente in ipotesi specifiche. E cioè:

  • espulsione ministeriale;
  • stranieri pericolosi;
  • rischio di fuga dello straniero (nelle ipotesi di mancato possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; di mancanza di idonea documentazione che dimostri la disponibilità di un alloggio dove lo straniero possa essere rintracciato; per avere precedentemente dichiarato falsamente le proprie generalità);
  • domanda di permesso di soggiorno respinta perché manifestamente infondata o fraudolenta;
  • inosservanza del termine per la partenza volontaria;
  • espulsione disposta come sanzione penale o come conseguenza di questa.

Tuttavia il variabile atteggiarsi delle circostanze del caso concreto non sempre consente l’esecuzione dell’accompagnamento immediato. L’art. 14 del D. Lgs. N. 289/1998 prevede un elenco di casi di impossibile esecuzione dell’accompagnamento coattivo, al ricorrere dei quali, anche di uno solo di essi, disgiuntamente, “il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino”. Lo straniero deve essere trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità e deve sempre essere garantita la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l’esterno.

Il provvedimento è sottoposto alla convalida del Giudice di Pace, previa trasmissione degli atti da parte del Questore entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento. Il nostro Studio Legale difende lo straniero nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, che avviene in camera di consiglio e si conclude con decreto motivato, il quale viene adottato entro le quarantotto ore successive.

Espulsione giudiziaria: Come dice la parola stessa, questo tipo di espulsione viene disposto dall’autorità giudiziaria. Quanto alle ipotesi, distinguiamo: a) l’espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza. Si tratta dell’espulsione disposta dal giudice nei confronti dello straniero al termine di un processo penale conclusosi con sentenza di condanna per uno di quei delitti considerati dal legislatori di particolare allarme sociale. Tale forma di espulsione trova fondamento nell’interesse politico e giuridico dello Stato a far venire meno la presenza all’interno del territorio di uno straniero che abbia manifestato, attraverso la commissione di un delitto di una certa gravità, una particolare attitudine a delinquere; b) espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, disposta anch’essa con la sentenza che definisce il processo penale a carico dello straniero.

Divieto di espulsione: ricordiamo che in nessun caso può disporsi l’espulsione dello straniero verso uno Stato in cui egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Inoltre non è consentita l’espulsione nei riguardi:

  • degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
  • degli stranieri in possesso della carta di soggiorno (salvo quanto previsto all’art. 9 del T.U.);
  • degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
  • delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Segnaliamo alcune sentenze interessanti in tema di divieto di espulsione:

  • Cassazione n. 13219 del 16/06/2011: in tema di immigrazione, ai fini dell’applicazione del divieto di espulsione agli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, non è necessaria la preventiva richiesta di cittadinanza italiana da parte dello straniero convivente;
  • Cassazione n. 25150 del 02/07/2010: il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana non si applica all’espulsione prevista per il caso dello straniero condannato per reati concernenti gli stupefacenti;
  • Cassazione n. 2612 del 04/02/2010: il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il quarto grado di nazionalità italiana non è escluso dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’interessato, non essendo prevista dalla legge tale condizione ostativa;
  • Cassazione n. 24710 del 18/06/2008: la convivenza “more uxorio” con una cittadina italiana non è ostativa all’applicazione dell’espulsione dello straniero a titolo di misura alternativa alla detenzione.

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