Indennità di disoccupazione ordinaria
L’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione ha come finalità quella di sostentare l’assicurato che versi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, con un’indennità giornaliera per un determinato periodo di tempo.
Spetta:
La disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati o sospesi per motivi indipendenti dalla propria volontà.
Più specificatamente spetta alle seguenti categorie:
Attenzione: per beneficiare dell’indennità di disoccupazione, il lavoratore deve fornire ai Centri per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa (d.l.297/2002).
Non spetta
La disoccupazione ordinaria non spetta invece alle seguenti categorie:
Dimissioni per giusta causa
Sono da equipararsi al licenziamento i casi di dimissioni determinate:
Requisiti
Per avere diritto alla disoccupazione ordinaria, il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti:•
Contribuzione utile
I contributi utili per il perfezionamento del requisito contributivo sono quelli coperti da assicurazione contro la disoccupazione nel biennio antecedente la data di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, compresi quelli coperti da contribuzione figurativa dei quali taluni sono validi per il raggiungimento del requisito contributivo, mentre altri consentono di ampliare il biennio nel quale ricercare il requisito richiesto per l’ottenimento dell’indennità.
Contribuzione figurativa valida:
Contribuzione da neutralizzare
Ai fini dell’ampliamento del biennio in cui ricercare il requisito contributivo utile si considerano:
Durata:
Le prestazioni di disoccupazione sono concesse per un periodo massimo di:
Misura:
La misura dell’indennità di disoccupazione è pari al:
Gli importi massimi di disoccupazione ordinaria sono pari per il 2011 ad euro 906,80 se la retribuzione del lavoratore era pari a 1.961,80 e ad euro 1.089,89 se la retribuzione era superiore.
Domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 68 giorni dalla data di cessazione dell’attivitàredatta sull’apposito modello DS. 21 tramite:
La domanda deve essere corredata della dichiarazione di responsabilità attestante di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di rilasciare ai Centri per l’impiego l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.
Slittamento del termine perentorio
E’ ammesso lo slittamento del termine perentorio di 68 gg. in caso:
Modalità di corresponsione dell’indennità
L’indennità è pagata per un massimo di 30 gg. al mese comprese le domeniche ed i giorni festivi Nei mesi di 31 gg. l’ultimo giorno non è indennizzabile.
Incompatibilità
L’indennità è incompatibile:
Indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti
L’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti è una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nel corso dell’anno e che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria.
Spetta:
Non spetta:
– le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (periodo di puerperio);
– i lavoratori che si dimettono per giusta causa.
Dimissioni per giusta causa:
Sono da equipararsi al licenziamento i casi di dimissioni determinate:
Requisiti:
Per avere diritto alla disoccupazione con i requisiti ridotti, il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti:
NB: per il computo delle 78 gg. non è necessaria la copertura contro la disoccupazione ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione I.V.S. nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Durata:
L’indennità è corrisposta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno solare precedente fino ad un massimo di 180 gg.
Per giornata effettivamente lavorata si intende:
Misura:
La misura dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al:
Gli importi massimi mensili sono per il 2011 pari ad euro 906,80 per una retribuzione fino ad euro 1.961,80 e ad euro 1.089,89 per una retribuzione superiore.
Incompatibilita’
L’indennità è incompatibile con:
Domanda:
La domanda, redatta sull’apposito modello, deve essere presentata all’Inps competente o tramite gli Enti di Patronato entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.
Una tantum ai colloboratori a progetto
Ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, spetta, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità “una tantum” in presenza dei seguenti requisiti:
Misura:
La misura dell’una tantum per l’anno 2011 sarà pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell’anno precedente, e comunque non potrà essere superiore a 4 mila euro.
Domanda:
La domanda deve essere inoltrata all’Inps entro 30 giorni dalla data in cui siano stati soddisfatti i requisiti previsti per il diritto.
Decadenza:
Si decade dal diritto in caso di rifiuto di sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un congruo lavoro.
Disoccupazione agricola
Hanno diritto alla disoccupazione agricola gli operai che lavorano in agricoltura, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e più precisamente:
Non spetta:
La disoccupazione agricola non spetta:
– delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri dimissionari durante il periodo di puerperio;
– di coloro che si dimettono per giusta causa.
Indennità con i requisiti normali
Requisiti
Per il raggiungimento dei 102 contributi giornalieri sono validi anche quelli figurativi per periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale compresi nel biennio utile.
Retrodatazione del biennio
Ai fini dell’ampliamento del biennio in cui ricercare il requisito contributivo delle 102 gg. lavorative, si considerano utili i periodi:
Durata dell’indennità
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali vanno detratte le giornate di lavoro agricolo e di eventuale lavoro non agricolo e le giornate indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità,infortunio ecc…).
Misura
La disoccupazione agricola spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% “a titolo di contributo di solidarietà” per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata fino ad un massimo di 150 gg.
La domanda
La domanda deve essere inoltrata per via telematica, direttamente o tramite gli Enti di Patronato, alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità, pena la decadenza dal diritto all’indennità. Se il termine di presentazione coincide con un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Modalità di pagamento
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione.
Indennità con i requisiti ridotti
In mancanza del requisito contributivo dei 102 contributi giornalieri , il lavoratore può chiedere l’indennità di disoccupazione agricola con i requisiti ridotti.
Requisiti:
Nel calcolo delle 78 gg. vanno incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio ecc..
Durata dell’indennità
L’indennità di disoccupazione agricola con i requisiti ridotti è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nei limiti del parametro annuo di 312 gg. o di 365 gg. nel caso in cui vi siano giornate non indennizzabili superiori a 53 gg.
Misura
L’indennità di disoccupazione agricola con i requisiti ridotti è erogata nella misura del 30% della retribuzione di riferimento, senza applicazione del contributo di solidarietà.
La domanda
La domanda deve essere inoltrata per via telematica, direttamente o tramite gli Enti di Patronato, alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità, pena la decadenza dal diritto all’indennità. Se il termine di presentazione coincide con un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Modalità di pagamento
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione.
Assegno al nucleo familiare a favore dei disoccupati indennizzati
Sull’indennità di disoccupazione spettante (ordinaria, con i requisiti ridotti ed agricola) viene erogato, se spettante, l’assegno al nucleo familiare.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito complessivo del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
Per quali persone spetta:
Fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:
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