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Indennità di disoccupazione ordinaria

Indennità di disoccupazione ordinaria

L’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione ha come finalità quella di sostentare l’assicurato che versi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, con un’indennità giornaliera per un determinato periodo di tempo.

Spetta:
La disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati o sospesi per motivi indipendenti dalla propria volontà.
Più specificatamente spetta alle seguenti categorie:

  • lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno non stagionale;
  • lavoratori licenziati a seguito di un periodo di lavoro svolto con contratto di inserimento;
  • lavoratori sospesi per mancanza di lavoro (per un massimo di 90 gg.);
  • lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro “per notevoli variazioni delle condizioni di lavoro” anche qualora il licenziamento avvenga per risoluzione consensuale (circ. Inps 108 del 10/10/2006);
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori domestici.

Attenzione: per beneficiare dell’indennità di disoccupazione, il lavoratore deve fornire ai Centri per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa (d.l.297/2002).

Non spetta
La disoccupazione ordinaria non spetta invece alle seguenti categorie:

  • lavoratori che non abbiano rilasciato ai Centri per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
  • lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • lavoratori retribuiti con partecipazione agli utili;
  • sacerdoti;
  • lavoratori che si dimettono volontariamente. Fanno eccezione:
    – le lavoratrici madri che si dimettono nel periodo di puerperio ed i lavoratori padri per la durata del congedo di paternità e fino al compimento di 1 anno di vita del bambino;
    – i lavoratori che si dimettono per giusta causa.

Dimissioni per giusta causa
Sono da equipararsi al licenziamento i casi di dimissioni determinate:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • molestie sessuali;
  • c.d. mobbing;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda ad altre persone fisiche o giuridiche;
  • spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico.

Requisiti
Per avere diritto alla disoccupazione ordinaria, il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti:•

  • almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di licenziamento;
  • 1 contributo versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo lavoro;
  • aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ai Centri dell’impiego.

Contribuzione utile
I contributi utili per il perfezionamento del requisito contributivo sono quelli coperti da assicurazione contro la disoccupazione nel biennio antecedente la data di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, compresi quelli coperti da contribuzione figurativa dei quali taluni sono validi per il raggiungimento del requisito contributivo, mentre altri consentono di ampliare il biennio nel quale ricercare il requisito richiesto per l’ottenimento dell’indennità.

Contribuzione figurativa valida:

  • periodi di interruzione obbligatoria dell’attività lavorativa per maternità/paternità;
  • periodi di congedo parentale intervenuti in costanza di lavoro;
  • periodi di malattia dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
  • periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio in presenza di 24 contributi settimanali nell’anno precedente il servizio;
  • periodi svolti all’estero in Stati convenzionati.

Contribuzione da neutralizzare
Ai fini dell’ampliamento del biennio in cui ricercare il requisito contributivo utile si considerano:

  • periodi di lavoro all’estero in uno stato non convenzionato;
  • periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, se per tali periodi non sussiste l’obbligo di retribuzione anche ridotta a carico del datore di lavoro;
  • periodi di Cig e Cigs con sospensione dell’attività lavorativa a zero ore;
  • periodi di servizio militare in assenza del requisito di 24 contributi settimanali nell’anno precedente il servizio;
  • periodi di malattia non accreditabili figurativamente perché eccedenti l’anno;
  • periodi di assenza per permessi e congedo per i figli con handicap grave (art.3, comma 3, l. n. 104/92).

Durata:
Le prestazioni di disoccupazione sono concesse per un periodo massimo di:

  • 8 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni di età;
  • 12 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età

Misura:
La misura dell’indennità di disoccupazione è pari al:

  • 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
  • 50% per i successivi 2 mesi;
  • 40% per il periodo restante nel caso di lavoratori con età superiore a 50 anni.

Gli importi massimi di disoccupazione ordinaria sono pari per il 2011 ad euro 906,80 se la retribuzione del lavoratore era pari a 1.961,80 e ad euro 1.089,89 se la retribuzione era superiore.

Domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 68 giorni dalla data di cessazione dell’attivitàredatta sull’apposito modello DS. 21 tramite:

  • canali telematici direttamente dal cittadino munito di Pin rilasciato dall’Inps;
  • contact center integrato;
  • Enti di Patronato/Intermediari dell’Inps attraverso i loro servizi telematici.

La domanda deve essere corredata della dichiarazione di responsabilità attestante di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all’obbligo di rilasciare ai Centri per l’impiego l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.

Slittamento del termine perentorio
E’ ammesso lo slittamento del termine perentorio di 68 gg. in caso:

  • di vertenza sindacale o giudiziaria riguardo il licenziamento (60° giorno dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della scadenza giudiziaria);
  • di malattia iniziata entro gli 8 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro (60° giorno dalla data di riacquisizione della capacità lavorativa;
  • di malattia iniziata subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro (60° giorno dal termine della malattia);
  • di sospensione per mancanza di lavoro (60° giorno dalla data di licenziamento).

Modalità di corresponsione dell’indennità
L’indennità è pagata per un massimo di 30 gg. al mese comprese le domeniche ed i giorni festivi Nei mesi di 31 gg. l’ultimo giorno non è indennizzabile.

Incompatibilità
L’indennità è incompatibile:

  • con l’attività lavorativa;
  • con i trattamenti pensionistici diretti;
  • con l’indennità di malattia;
  • con i trattamenti antitubercolari con esclusione della post-sanatoriale;
  • con l’assegno di incollocabilità o di in collocamento;
  • con l’indennità di maternità/paternità;
  • con le altre prestazioni previdenziali (Cig, mobilità, LSU ecc…).

Indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti
L’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti è una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nel corso dell’anno e che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria.

Spetta:

  • agli addetti a lavorazioni di durata inferiore a 6 mesi;
  • agli stagionali;
  • ai saltuari;
  • ai lavoratori che hanno lavorato meno di 52 settimane all’anno.

Non spetta:

  • agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
  • ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata;
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai titolari di pensione diretta;
  • ai lavoratori con contratto di lavoro part – time verticale;
  • ai lavoratori che si dimettono volontariamente. Fanno eccezione:

– le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (periodo di puerperio);
– i lavoratori che si dimettono per giusta causa.

Dimissioni per giusta causa:
Sono da equipararsi al licenziamento i casi di dimissioni determinate:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • c.d. mobbing;
  • molestie sessuali;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessioni dell’azienda ad altre persone fisiche o giuridiche;
  • spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistano motivate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

Requisiti:
Per avere diritto alla disoccupazione con i requisiti ridotti, il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (cioè almeno 1 contributo settimanale contro la disoccupazione involontaria versato al 1° gennaio dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda);
  • svolgimento di lavoro subordinato per almeno 78 gg. di calendario nell’anno solare precedente a quello in cui si inoltra la domanda. Nel calcolo dei 78 gg. sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, etc.

NB: per il computo delle 78 gg. non è necessaria la copertura contro la disoccupazione ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione I.V.S. nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Durata:
L’indennità è corrisposta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno solare precedente fino ad un massimo di 180 gg.
Per giornata effettivamente lavorata si intende:

  • il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione di lavoro subordinato indipendentemente dal numero delle ore lavorate e dalla retribuzione percepita;
  • la sesta giornata di settimana corta solo se effettivamente lavorate le precedenti cinque.

Misura:
La misura dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari al:

  • 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 gg;
  • 40% della retribuzione di riferimento per i giorni successivi.

Gli importi massimi mensili sono per il 2011 pari ad euro 906,80 per una retribuzione fino ad euro 1.961,80 e ad euro 1.089,89 per una retribuzione superiore.

Incompatibilita’

L’indennità è incompatibile con:

  • la titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • i trattamenti antitubercolari con esclusione dell’indennità post sanatoriale;
  • l’indennità di malattia;
  • l’indennità di maternità e paternità;
  • cig, cigs, mobilità, LSU, etc.;
  • assegno di incollocabilità.

Domanda:
La domanda, redatta sull’apposito modello, deve essere presentata all’Inps competente o tramite gli Enti di Patronato entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione.

Una tantum ai colloboratori a progetto
Ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, spetta, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità “una tantum” in presenza dei seguenti requisiti:

  • cessazione del rapporto di lavoro per fine lavoro;
  • svolgimento dell’ultimo rapporto di lavoro presso un unico committente;
  • possesso di un reddito riferito all’anno precedente non superiore a 20 mila euro e non inferiore a 5 mila euro;
  • assenza di contratto di lavoro da almeno 2 mesi;
  • accredito di non meno di 3 mesi di contribuzione nell’anno precedente;
  • accredito di 1 contributo mensile nell’anno di riferimento.

Misura:
La misura dell’una tantum per l’anno 2011 sarà pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell’anno precedente, e comunque non potrà essere superiore a 4 mila euro.

Domanda:
La domanda deve essere inoltrata all’Inps entro 30 giorni dalla data in cui siano stati soddisfatti i requisiti previsti per il diritto.

Decadenza:
Si decade dal diritto in caso di rifiuto di sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un congruo lavoro.

Disoccupazione agricola
Hanno diritto alla disoccupazione agricola gli operai che lavorano in agricoltura, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e più precisamente:

  • gli operai a tempo determinato;
  • i piccoli coloni;
  • i compartecipanti familiari;
  • i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 gg. le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • gli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

Non spetta:
La disoccupazione agricola non spetta:

  • ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
  • ai lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome per l’intero anno ovvero per parte dell’anno quando il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione nella gestione autonoma è superiore a quelle di attività agricola dipendente;
  • ai lavoratori titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione;
  • ai lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione:

– delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri dimissionari durante il periodo di puerperio;
– di coloro che si dimettono per giusta causa.

Indennità con i requisiti normali
Requisiti

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l’anno cui si riferisce la domanda o rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
  • almeno 2 anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente ( tale requisito può essere perfezionato con il cumulo della contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola).

Per il raggiungimento dei 102 contributi giornalieri sono validi anche quelli figurativi per periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale compresi nel biennio utile.

Retrodatazione del biennio
Ai fini dell’ampliamento del biennio in cui ricercare il requisito contributivo delle 102 gg. lavorative, si considerano utili i periodi:

  • di malattia;
  • di infortunio sul lavoro;
  • di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati;
  • di astensione obbligatoria per maternità e per congedo parentale se non accreditabili figurativamente.

Durata dell’indennità
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali vanno detratte le giornate di lavoro agricolo e di eventuale lavoro non agricolo e le giornate indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità,infortunio ecc…).

Misura

La disoccupazione agricola spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% “a titolo di contributo di solidarietà” per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata fino ad un massimo di 150 gg.

La domanda
La domanda deve essere inoltrata per via telematica, direttamente o tramite gli Enti di Patronato, alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità, pena la decadenza dal diritto all’indennità. Se il termine di presentazione coincide con un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Modalità di pagamento
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione.

Indennità con i requisiti ridotti

In mancanza del requisito contributivo dei 102 contributi giornalieri , il lavoratore può chiedere l’indennità di disoccupazione agricola con i requisiti ridotti.

Requisiti:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno di competenza della prestazione;
  • 78 gg. di effettivo lavoro nell’anno a cui si riferisce la domanda.

Nel calcolo delle 78 gg. vanno incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio ecc..

Durata dell’indennità
L’indennità di disoccupazione agricola con i requisiti ridotti è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nei limiti del parametro annuo di 312 gg. o di 365 gg. nel caso in cui vi siano giornate non indennizzabili superiori a 53 gg.

Misura
L’indennità di disoccupazione agricola con i requisiti ridotti è erogata nella misura del 30% della retribuzione di riferimento, senza applicazione del contributo di solidarietà.

La domanda
La domanda deve essere inoltrata per via telematica, direttamente o tramite gli Enti di Patronato, alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità, pena la decadenza dal diritto all’indennità. Se il termine di presentazione coincide con un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Modalità di pagamento
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione.

Assegno al nucleo familiare a favore dei disoccupati indennizzati

Sull’indennità di disoccupazione spettante (ordinaria, con i requisiti ridotti ed agricola) viene erogato, se spettante, l’assegno al nucleo familiare.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito complessivo del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
Per quali persone spetta:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, affiliati ecc) di età inferiore a 18 anni:
  • i figli maggiorenni inabili

Fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:

  • siano orfani di entrambi i genitori;
  • non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

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