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Responsabilità medica

La responsabilità medica dell’ospedale ha natura contrattuale, sia considerando i propri inadempimenti diretti come può essere la carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario o paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero, sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, prescindendo dalla sostanza di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato del medico con la struttura sanitaria. La responsabilità medica dell’ospedale trova fondamento non tanto nella colpa ma nell’inadempimento.

Si applica quindi l’articolo 1228 c.c, secondo cui il debitore che nell’inadempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

L’accettazione del paziente nella struttura, comporta per la responsabilità medica dell’ospedale, la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, essendo l’ente ospedaliero tenuto ad una prestazione che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale ausiliario e paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle chiamate alberghiere.

L’attività del medico è solo un momento della più complessa prestazione sanitaria e l’ente ospedaliero si obbliga tramite i suoi dipendenti medici a fornire un’opera professionale sanitaria.

E’ ormai ritenuto irrilevante, per quanto concerne la responsabilità medica dell’ospedale nei confronti del paziente, che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore di servizi, considerando il fatto che le eventuali violazioni vanno ad incidere sul bene salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione.

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